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Anche a Fiorano misure per tutelare la qualità dell’aria

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Anche a Fiorano misure per tutelare la qualità dell’ariaIl Comune di Fiorano Modenese, aderisce al progetto regionale PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea, con un’ordinanza in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo 2021, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, per cui è vietato la circolazione nelle aree urbane, ai veicoli a benzina pre-euro ed euro 1, ai veicoli a gasolio pre-euro, euro 1, euro 2, euro 3; ai ciclomotori e motocicli pre-euro. Il divieto non si attua nelle giornate festive di tutti i Santi, dell’8 dicembre, e nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione: autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli); autoveicoli elettrici e ibridi; ciclomotori e motocicli elettrici; autoveicoli a GPL e a metano; autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada, altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell’allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato.

Inoltre dall’ 11 gennaio al 31 marzo 2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, alle altre categorie, si aggiunge il divieto alla circolazione nelle aree urbane anche dei veicoli a benzina euro 2, dei veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina pre-euro e euro 1, dei veicoli diesel euro 4 e dei ciclomotori e motocicli euro 1.

L’ordinanza riguarda anche il riscaldamento domestico e vieta di utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) dal 15 ottobre al 31 marzo 2021, in tutte le unità immobiliari (classificate da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile. Lo stesso divieto si applica nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; nei generatori di calore di cui con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle per riscaldamento ad uso civile. Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

Impone anche il divieto, a partire dal 11 novembre al 28 febbraio 2021, di bruciare all’aperto biomasse(sterpaglie, potature, scarti vegetali…) derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

Nel caso il bollettino emesso da Arpae nelle giornate di lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei tre giorni precedenti, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo verranno adottate ulteriori misure emergenziali che impongono il divieto di circolazione dei veicoli diesel euro 4 nei giorni lavorativi dal 1° ottobre al 31 marzo e anche dei diesel euro 5 dal 11 gennaio al 31 marzo, sempre dalle ore 8.30 alle 18.30

Per chi non rispetta le norme dell’ordinanza sono previste sanzioni pecuniarie, secondo i casi, fino a 679 euro; in caso di reiterazione per i divieti di circolazione con la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Inoltre impone di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C (+2°C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali); fino a massimo 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali, dal 15 ottobre al 31 marzo 2021.

Infine dal 1° ottobre al 31 marzo 2021 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; sono escluse dalle limitazioni di cui al presente comma le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Dell’attivazione di  queste misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.