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Firmato oggi il Protocollo esecutivo sui patteggiamenti tra Tribunale-Procura-Ordine Avvocati di Reggio Emilia

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Il nuovo “Protocollo esecutivo sui patteggiamenti” è stato presentato e sottoscritto oggi in Tribunale a Reggio Emilia dalla dr.ssa Cristina Beretti, presidente del Tribunale di Reggio Emilia, dal dr. Marco Mescolini, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, dall’avv. Celestina Tinelli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, e dall’avv. Angelo Russo, presidente della Camera Penale di Reggio Emilia “Giulio Bigi”.

Il protocollo, che è immediatamente entrato in vigore, è il risultato di un confronto costruttivo tra la Magistratura e l’Avvocatura reggiana e testimonia il percorso condiviso dai sottoscrittori in materia di patteggiamento penale e per la corretta applicazione del decreto legislativo n.116/2017 che afferma, in modo organico, le competenze della magistratura onoraria.
L’accordo è finalizzato a favorire, nel rispetto delle norme di legge, la creazione di automatismi nella proposizione delle istanze di patteggiamento e nell’espressione del consenso/dissenso da parte del Pubblico Ministero – colui che esercita l’azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo – prima dell’udienza.

“La facoltà riconosciuta ai Vice Procuratori Onorari dal decreto legislativo n.116/2017 di assumere le determinazioni relative al cosiddetto “patteggiamento” deve poter essere esercitata in modo da costituire un dato di certezza che favorisca da un lato l’attività degli avvocati, dando loro regole certe di ingaggio ed un interlocutore preciso e tempi certi, dall’altro consenta un migliore e più fluido svolgimento delle udienze penali, in particolare per l’udienza davanti al Tribunale in composizione monocratica e l’udienza preliminare)” ha sottolineato l’avv. Tinelli, presidente dell’Ordine forense reggiano.

Il Protocollo prevede modalità uniformi per la richiesta del consenso necessario del Pubblico Ministero all’applicazione della pena su richiesta (art. 444 del Codice di procedura penale), nonché per la modalità di espressione del consenso nei giorni antecedenti l’udienza ed ulteriori modalità per i casi in cui la richiesta di applicazione della pena venga formulata direttamente in udienza, ovvero in specifici e particolari procedimenti.