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Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018

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Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, hanno trovato l’intesa e sottoscritto il premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.

L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto dal nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo.
Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà scostarsi dagli schemi attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare il salario dei lavoratori.
Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.

Fra i criteri di ripartizione:

  • Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a qualunque titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se non si superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in un massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.
  • Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del 80% con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno provocato.
    A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre 2015.
  • Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima del premio del 40%.
    E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari comminati in relazione alla mancata effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato.
    Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi criteri del personale viaggiante.
    Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene ripartita al restante personale.
  • Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una maggiorazione del 25%.