Mentre le associazioni dei consumatori chiedono chiarimenti e annunciano esposti, il Garante della Privacy, si legge in una nota dello stesso, ”si riserva le proprie valutazioni collegiali”.
Il garante ricorda poi le condizioni per l’invio di sms senza consenso.
Con un provvedimento del 12 marzo 2003, in materia di invio di messaggi sms per conto di soggetti pubblici, il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le condizioni che permettono agli operatori di telefonia mobile di inviare, in deroga al principio del necessario consenso degli interessati, messaggi sms, ovvero ”in casi di disastri e calamità naturali” e ”per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica”.
La deroga è ammessa sulla base di un provvedimento d’urgenza dell’autorità pubblica competente.