Anche per la stagione invernale 2024/2025 il Comune di Sassuolo si è dotato di apposita ordinanza, la n°274 del 31/10/2024, per la sicurezza della circolazione stradale da osservarsi a partire da venerdì 15 novembre e fino al 15 Aprile 2025. Rispetto alla passata stagione non sono subentrate modifiche normative, pertanto i veicoli in marcia sulle strade presenti sul territorio comunale dovranno essere dotati di appositi pneumatici invernali o avere a bordo i dispositivi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio; mentre in caso di precipitazioni nevose o di presenza di ghiaccio e neve sulle strade è vietata la circolazione a motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette. L’ordinanza ha validità sull’intero territorio comunale e ne sarà data informazione mediante la collocazione dell’apposita segnaletica stradale.
Fino al 15 Aprile 2025, quindi, per transitare sul territorio del Comune di Sassuolo, sarà obbligatorio montare i pneumatici invernali o avere le idonee catene da neve a bordo: tutto questo a prescindere dal fatto che siano o non siano in corso precipitazioni nevose.
La disciplina è stata introdotta da sei anni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha equiparato la legislazione in merito su tutto il territorio nazionale.
Il rispetto dei provvedimenti su tutte le strade del territorio comunale varrà, quindi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni fino al 15 Aprile 2025.
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo suindicato transitano sulle strade di competenza del Comune di Sassuolo devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio; nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono.
I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
L’inosservanza del provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/1992.
L’intervento della Polizia Municipale per il ripristino della circolazione o la rimozione dell’intralcio, infatti, causato direttamente o indirettamente dalla condotta del contravventore, sarà conteggiato a carico di quest’ultimo sulla base del costo medio orario degli operatori di P.M.; il costo dell’eventuale intervento di personale tecnico per la messa in sicurezza del veicolo o per qualsiasi altra attività finalizzata al ripristino della sicurezza della circolazione stradale sarà conteggiata analogamente.