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Incendi boschivi, dichiarato lo stato di preallarme in tutto il territorio regionale

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Incendi boschivi, dichiarato lo stato di preallarme in tutto il territorio regionaleIn tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato preallarme per il periodo 19 Luglio – 8 Agosto  compresi, individuato come intervallo di tempo a maggiore rischio di incendi boschivi e coincide con lo stato di grave pericolosità.

Ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 (cd “Codice Ambiente”), nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Sono inoltre vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco d’incendio, in particolare, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021 (D.G.R. n.1172/2017 art. 6.1 comma 15):

a) è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;

b) è consentita l’accensione di fuochi, su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, e debitamente segnalate a cura dell’Ente delegato competente per territorio;

c) nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l’abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;

d) nei casi di cui alle lett. a) e b), il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;

d) nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

e) l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;

f) all’interno delle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a meno di 100 m da essi, è vietato realizzare discariche che provochino pericolo d’incendio.