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Limitazioni alla circolazione veicolare anche a Fiorano dal 7 gennaio 2009

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Dal 07/01/2009 al 31/03/2009, nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nell’area urbana compresa fra le vie S. Francesco, S. Giovanni Evangelista e i confini comunali meridionali con i comuni di Serramazzoni, Maranello e Sassuolo, è vietata la circolazione dei veicoli di ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all’Euro1(non conformi alla direttiva 91/441), veicoli ad accensione spontanea precedenti all’Euro2; ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1.

Inoltre vengono ora compresi anche i veicoli ad accensione spontanea Euro 2 sprovvisti di filtro antiparticolato (Euro 2 : 91/542 CEE, 94/12 CEE, 96/1 CEE, 96/44 CEE, 96/69 CE, 98/77 CE; ciclomotori direttiva 97/24CE; motocicli: direttiva 2002/51CE).
Le limitazioni alla circolazione di cui ai punti n.1 e 2 della presente Ordinanza non riguardano:
– veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a Metano; autoveicoli con almeno tre persone a bordo (pool-car) se omologati a quattro o più posti e con almeno due persone , se omologati a due posti, e autoveicoli del servizio di car sharing;
– veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni di cui all’allegato 2;
– autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n.503;
– autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti;

– veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio dicontrollo ambientale, compresi i veicoli in dotazione al Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e igienico sanitario;
– veicoli degli operatori di Polizia e Vigili del Fuoco che si recano al lavoro;
– veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all’abitazione nonché il soccorso stradale), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico;
– veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
– veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi;
– autoveicoli per il trasporto persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
– autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi;
– veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole,strutture di cura e/o assistenziali e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi;
– veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;

– veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell’albergo;
– veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
– veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento) e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
– veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con “targa prova”;
– veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti e rappresentanti di commercio, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio;
– veicoli degli operatori dell’informazione (giornali, emittenti televisive e radio), durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di tesserino di riconoscimento;
– veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa – lavoro; veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica;
– veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni;
– veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
– macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada e veicoli impiegati per il trasporto delle medesime.

Per consentire l’attività di controllo è fatto obbligo di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 37,00 a euro 296,00 (pagamento in misura ridotta pari a Euro 74,00).
L’uso di fotocopie o l’uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti indicati al punto 3 della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 37;00 a Euro 296,00 (pagamento in misura ridotta pari a Euro 74,00).