Il Tar dell’Emilia-Romagna conferma la legittimità di tutti i provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali a carico della società Corno alle Scale spa. Campagnoli: “Riconosciuto come
giusto e necessario l’intervento delle istituzioni a tutela dell’interesse pubblico”.
Con la sentenza 2632 depositata oggi la Prima sezione del Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna ha respinto i cinque ricorsi promossi dalla società Corno alle Scale spa contro i
provvedimenti che hanno dichiarato la decadenza dalla concessione dei terreni ed impianti del noto comprensorio sciistico bolognese e che hanno successivamente affidato ad un Consorzio pubblico l’esercizio per la stagione sciistica 2007/2008.
In particolare, il Tar ha confermato che Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Lizzano in Belvedere e Consorzio di gestione del Parco del Corno alle Scale hanno correttamente operato nel pubblico interesse a fronte della dichiarazione della Società, comunicata a mezzo stampa il 6 dicembre 2007, di voler interrompere
l’attività della stazione sciistica per carenza di fondi.
Il Tar ha infatti giudicato che i provvedimenti adottati in ordine alla decadenza delle concessioni in essere ed al prosieguo dell’attività
attraverso un gestore pubblico sono stati legittimamente improntati alla tutela dell’interesse alla continuità di gestione del Comprensorio e alla salvaguardia del tessuto sociale ed economico dell’Alto Reno.
Altrettanto legittime le conseguenze che si sono determinate a carico della vecchia gestione di “spossessamento” degli impianti del Corno alle
Scale che, causa le sue inadempienze, sono passati alla Regione. Nel ritenere la società inadempiente alle obbligazioni assunte in
qualità di concessionaria di piste ed impianti, il giudice amministrativo ha quindi smentito le tesi difensive della stessa Corno alle Scale spa tendenti a negare il carattere effettivo
dell’interruzione dell’attività della Stazione sciistica. Sotto questo profilo, il Tribunale amministrativo di Bologna ha riconosciuto che nel
corso del giudizio non è emerso alcun elemento di fatto, idoneo a comprovare l’intendimento della società di proseguire l’attività unilateralmente sospesa.
Su tali basi, il Tar ha anche respinto la domanda di risarcimento di danni per milioni di euro avanzata dalla Società Corno alle Scale spa
nei confronti delle amministrazioni, rilevando che, anche alla luce della piena legittimità dell’operato di queste ultime, la domanda deve
ritenersi infondata.
“La sentenza ha riconosciuto come giusto e necessario l’intervento delle istituzioni a tutela dell’interesse pubblico – ha sottolineato
l’assessore Campagnoli – contribuisce a fare chiarezza sull’intera vicenda e conferma il corretto affidamento della stazione sciistica al
Consorzio di gestione del Parco del Corno alle Scale, al quale, nelle more della definizione del giudizio, le amministrazioni interessate
hanno rinnovato l’incarico anche per la stagione 2008/2009”.