Le regioni continuano nel loro
impegno di produzione legislativa in materia ambientale. Una recentissima legge della Regione Emilia Romagna in attuazione della direttiva 96/61/ relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 che la recepisce, stabilisce le disposizioni e le competenze regionali e periferiche in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, disciplinando il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti e le loro modalita’ di esercizio.
E’ la provincia l’autorita’ competente per l’esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla legge, istituendo o individuando una struttura organizzativa ad hoc, anche in collaborazione con l’agenzia dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente dell’Emilia-Romagna.
La provincia nel valutare e concedere l’autorizzazione integrata ambientale, che sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nullaosta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e di rifiuti, si deve uniformare al dettato statale, nel rispetto delle linee guida e degli atti di indirizzo e coordinamento stabiliti dal decreto legislativo n. 372 del 1999.
Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla Valutazione di impatto ambientale regionale, la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale.