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Reggio Emilia, amministrative 2019: modalità di presentazione delle candidature


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Domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni amministrative, con eventuale ballottaggio il 9 giugno.

La presentazione delle candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dovrà essere pertanto presentata alla Segreteria generale del Comune nelle giornate di venerdì 26 aprile, dalle ore 8 alle ore 20, e sabato 27 aprile, dalle ore 8 alle ore 12. Al fine di prevenire inconvenienti e criticità, si invita a non aspettare l’ultima ora per la presentazione delle liste di candidati.

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio elettorale di Sezione [seggio elettorale] e presso l’Ufficio Elettorale Centrale, nonché enunciare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. La Segreteria generale e l’Ufficio elettorale sono disponibili a prestare ogni utile collaborazione ai cittadini, ai gruppi e partiti politici per la corretta formazione delle liste.

SERVIZIO DI AUTENTICA DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE SOTTOSCRIZIONI DI LISTA – Per agevolare le attività, per tutto il mese di aprile – tranne i giorni 21 e 22 aprile – è attivo un servizio di autentica di accettazione delle candidature e delle sottoscrizioni di Lista (da parte degli Elettori), a cura di dipendenti comunali incaricati, sito in via Toschi [ex Iat], aperto con i seguenti orari: mattino dalle 9 alle 13; pomeriggio dalle 15 alle 19.

Chi ne ha l’interesse, munito di documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente guida, passaporto, porto d’armi), previa ammonizione circa le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, può sottoscrivere davanti ai funzionari incaricati la propria candidatura o la presentazione della Lista di candidati, sul modello eventualmente depositato presso la segreteria del comune dal partito o gruppo politico interessato.

Si ricorda che le sottoscrizioni, autenticate ai sensi di legge, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Dei sottoscrittori vanno indicati cognome, nome, luogo, data di nascita ed iscrizione nelle liste elettorali del Comune.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, a pena di gravi sanzioni. La sottoscrizione di più liste di candidati in lizza ad una stessa elezione comporta la denuncia all’Autorità giudiziaria ed è punita severamente. I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

L’autenticazione verrà redatta con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del Dpr 28 dicembre 2000, n.445.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, segretario comunale e provinciale, incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consigliere comunale e provinciale che abbiano comunicato la loro disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.
I Pubblici ufficiali, ai quali è attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

Si precisa che per quanto concerne i procedimenti elettorali – relativamente alla presentazione delle liste e all’accettazione delle candidature, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale previste dal Dpr n.445/2000 non sono con essi compatibili.

Non sono, pertanto, ammesse:

L’autocertificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) e quindi non è  possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (art. 41, comma 2,  del D.P.R. n. 445/2000);
La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica ordinaria o certificata.